CASELLA F., FERRARA P., MATARAZZO A.: Il ruolo dell’amministratore di sostegno nella validazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

CASELLA F. (*), FERRARA P. (**), MATARAZZO A. (*)

Il ruolo dell’amministratore di sostegno nella validazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

The Role of “Administrator of Support” in the Validation of a Living Will.

Lavoro presentato al I Congresso Nazionale della Società Scientifica COMLAS. Siena 9-10-11 Ottobre 2014.

Paper presented at the I National Meeting of the Scientific Society COMLAS. Siena, Italy, Oct. 9-10-11, 2014.

 

*Assistente in Formazione di Medicina Legale, Seconda Università di Napoli

** Servizio di Medicina Legale, Seconda Università di Napoli

Corresponding Author: dott.ssa Filomena Casella mail: f.casella_@libero.it

 

Abstract:

 

The advance directives of treatment are among the “bioethical” issues still can not find a solution or at least an attempt at resolution despite being increasingly felt.

Even during the XVI legislature, with the legislative proposal “Provisions about the therapeutic alliance, informed consent and advance directives for treatment,” an attempt was to give a legal framework, now the only specific guidance in this direction are represented by a opinion of the National Bioethics Committee, and a few articles of recent Code of Medical Ethics.

However, in the absence of a specific legislative about advance directives for treatment, an attempt was to recognize the administrator of support as the possible resolution of the many problems that the topic proposed.

In fact, this figure could be the guarantor of citizens being able to meet the needs related to their wish to express advance consent or dissent in relation to health care diagnostic and/or therapeutic treatments, whose implementation could be envisaged in situations of the future, but for sure, incapacity.

Since the come into force of the Institute the case law on the subject has consistently held that the appointed support administrator, after the appointment by the tutelary judge, is entitled to express consent or dissent to medical treatment.

One of the key points of the jurisprudential debate, however, is the distinction made between the time when it is necessary the intervention of the Administrator of support and the moment in which the order of appointment is issued by the Tutelary Judge.

Most of the judgments has complied with the principle that it is necessary to distinguish the time of designation and the time of appointment by the court. However, a recent judgment of the Supreme Court Civil (n. 23707 of 20 December 2012) has rekindled the debate by stating that the nomination of the Administrator of support, at a time earlier than the incapacity of the beneficiary, is legitimate but its effectiveness, so the time of appointment by the Tutelary Judge, will only be possible when the appointer becomes incapable, rejecting requests for appointment when the capacity loss was the future and merely possible.

 

Keywords: “Administrator of support”, advance directives of treatment, Living Will, self-determination

 

Riassunto:

 

Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono tra le ‘questioni’ bioetiche che a tutt’oggi non trovano una soluzione o perlomeno un tentativo di risoluzione nonostante siano sempre più sentite.

Seppure nel corso della XVI legislatura con la proposta legislativa “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” si è cercato di dare un inquadramento giuridico, ad oggi gli unici orientamenti specifici in tal senso sono rappresentati da un parere del Comitato Nazionale di Bioetica e da alcuni articoli del recentissimo Codice di Deontologia medica.

Tuttavia, in assenza di una specifica disciplina legislativa in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, si è tentato di riconoscere nella figura dell’amministratore di sostegno la possibile risoluzione delle numerose problematiche che la tematica propone.

Difatti questa figura potrebbe rappresentare il garante dei cittadini essendo in grado di soddisfare le esigenze  relative alla loro volontà di esprimere anticipatamente il proprio consenso o il proprio dissenso in relazione a trattamenti sanitari diagnostici e/o terapeutici la cui messa in atto potrebbe prospettarsi in situazioni di futura, ma certa, incapacità.

Dall’entrata in vigore dell’Istituto la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che l’amministratore di sostegno designato, una volta avvenuta la nomina da parte del Giudice tutelare, ha la facoltà di esprimere il consenso o il dissenso ai trattamenti sanitari.

Uno dei punti fondamentali del dibattito giurisprudenziale è tuttavia rappresentato dalla distinzione operata tra il momento in cui si rende necessario l’intervento dell’Amministratore di sostegno e l’epoca in cui è emesso dal Giudice Tutelare il provvedimento di nomina.

La gran parte delle sentenze emesse si è conformata al principio per cui è necessario distinguere il momento della designazione ed il momento della nomina da parte del giudice, tuttavia, una recente sentenza della Cassazione civile (n. 23707 del 20 dicembre 2012) ha riacceso il dibattito stabilendo che la designazione dell’Amministratore di sostegno, in un momento anticipato rispetto all’incapacità del beneficiario, è legittima ma la sua effettività, quindi il momento della nomina da parte del Giudice tutelare, potrà aversi solo quando il designante diverrà incapace, rigettando le richieste di nomina allorché la perdita di capacità era futura e meramente eventuale.

Parola chiave: amministratore di sostegno, dichiarazioni anticipate di trattamento, autodeterminazione

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DEL TESTO INTEGRALE (IN ITALIANO)

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